Art. 25.
(Procedure e termini di durata).

      1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, mette in pericolo o arreca un danno immediato e diretto ai beni di cui all'articolo 24.
      2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
      3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri secondo modalità di annotazione fissate con proprio decreto, e cessa decorsi venti anni dalla sua apposizione.
      4. In relazione a notizie, documenti, atti, attività o cose concernenti sistemi di sicurezza militare, o relativi alle fonti e all'identità degli operatori dei servizi di informazione o la cui divulgazione può

 

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comunque porre in pericolo l'incolumità di questi ultimi o di persone che hanno legalmente operato per essi, nonché con riguardo alle informazioni che sono pervenute con vincolo di segretezza o riservatezza da altri Stati e alle informazioni che riguardano la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso, la struttura organizzativa e le modalità operative dei servizi di informazione, e, comunque, relative ad ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni, il vincolo di segretezza può essere prorogato per un periodo di ulteriori dieci anni con specifico provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, quando eccezionali ragioni rendono ancora attuali i motivi che hanno determinato l'apposizione.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 3 e 4, dispone la cessazione del vincolo quando ritiene che sono venute meno le esigenze che ne hanno determinato l'apposizione. Quando la sussistenza del vincolo del segreto incide anche su interessi di Stati esteri in base ad accordi internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo è di regola adottato previa intesa con l'autorità estera competente, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità.
      6. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei servizi di informazione, dopo la declassifica sono versati all'archivio di Stato.